Il Fondo in breve

Il Fondo Pensioni del Gruppo BNL/BNP Paribas Italia è un fondo pensione preesistente, fondato il 1° gennaio 1957, finalizzato all'erogazione di una pensione complementare, disciplinato dal decreto legislativo n. 252/2005 e sottoposto alla vigilanza della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).

Dal 2011 sono aperte le iscrizioni anche ai dipendenti delle società del Gruppo BNP Paribas operanti in Italia e ai familiari fiscalmente a carico degli Iscritti.

Il Fondo opera in regime di contribuzione definita: l'importo della pensione complementare è determinato dai contributi versati e dai rendimenti della gestione.

News

Legge 199/2025: novità sull’erogazione delle Rendite

Il momento del pensionamento in Italia è accompagnato da un profondo dilemma psicologico e finanziario: riscuotere la propria pensione integrativa come rendita vitalizia o richiedere il capitale in contanti?

La rendita tradizionale garantisce di non rimanere senza soldi in tarda età, anche se resta il grande timore legato alla premorienza: se l’aderente viene a mancare pochi anni dopo il pensionamento, il capitale accumulato in una vita di lavoro rimane alla compagnia assicurativa. Al contrario, chi opta per il riscatto in contanti ha il timore di esaurire il capitale troppo in fretta, calcolando male la propria aspettativa di vita, e di ritrovarsi in tarda età senza più sicurezza economica. In verità la legge 252/2005 consente solo in rari casi un riscatto completo del capitale.

L’offerta del Fondo, che mette a disposizione ben cinque tipologie di rendite vitalizie, promuove la scelta della rendita rispetto al capitale, in quanto esse garantiscono:

-         l’erogazione diretta della rendita, senza il ricorso a costose convenzioni assicurative esterne e utilizzando un servizio interno senza costi di gestione;

-         l’utilizzo di tavole biometriche e di mortalità pubbliche senza gli aggravi che per “prudenza” le compagnie di assicurazione spesso prevedono;

-         una rivalutazione vantaggiosa delle prestazioni in base ai rendimenti realizzati dalla gestione con un tasso annuo “preconteggiato” dello 0,50%;

-         la tutela degli eredi o beneficiari designati, per esempio con le rendite vitalizie dove è prevista la possibilità di inserire un beneficiario di tutto il montante rimanente in caso di morte dell’aderente.

Preferire la rendita rispetto al capitale, inoltre, è la scelta più corretta dal punto di vista previdenziale, in quanto:

-   copre il “gap” tra pensione pubblica e ultimo stipendio;

- a differenza del capitale, che viene interamente tassato al momento dell’erogazione, la rendita non solo permette di differire il prelievo fiscale nel tempo, ma anche di pagare un importo più basso in quanto calcolato sul reddito da pensione, che solitamente è inferiore a quello dello stipendio.

La rendita più richiesta al momento dai nostri iscritti è la Rendita vitalizia immediata rivalutabile certa fino all’85° anno di età e successivamente vitalizia fino a che il pensionato è in vita. Si tratta di un buon compromesso in quanto non si collega alla speranza di vita, ma viene garantito all’aderente il pagamento delle rate fino ai suoi 85 anni e, in caso di suo decesso prematuro, il versamento agli eredi o beneficiari delle rate residue fino alla medesima scadenza. Se invece l’aderente supera tale soglia, la rendita si trasforma in vitalizia garantendo la continuità del reddito fino al suo decesso.

La legge 199/2025 introduce dal 1° luglio 2026 tre nuove rendite caratterizzate da una maggior flessibilità anche se meno “previdenziali”. In un contesto normativo ancora in evoluzione, le principali novità introdotte dalla legge 199 del 2025, sono:

-         il venir meno della logica “assicurativa”, perché il montante accumulato resta in un comparto “di accumulo” a scelta dell’iscritto in funzione della sua propensione al rischio (Comparto Arrivo di default);

-         tutte e tre le nuove tipologie di rendita garantiscono che il montante residuo non erogato vada agli eredi o ai beneficiari designati;

-         c’è la possibilità di scegliere in autonomia gli importi e la frequenza delle somme prelevate dal proprio fondo;

-         in ambito fiscale, la tassazione è in più o meno in linea con le precedenti tipologie di rendita, ma la normativa attualmente è ancora in via di definizione.

Andiamo a vederle nel dettaglio:

1. Rendita a durata definita

A differenza della rendita vitalizia tradizionale (che paga un importo finché si è in vita) la rendita a durata definita eroga una rata periodica per un numero di anni predeterminato (per esempio 10 o 15 anni) parametrato sulla speranza di vita residua (in base alle tabelle Istat). Se l’aderente muore prima di questo termine, il montante residuo viene devoluto agli eredi o ai beneficiari designati.

  • Esempio pratico: Decidi di convertire in rendita un importo di 100.000€. Al momento del pensionamento, l'aspettativa di vita residua calcolata è di 20 anni. Riceverai quindi per i successivi 20 anni una rendita annuale (rivalutata in base ai rendimenti del comparto del Fondo in cui si trova il capitale) di 5.000€ all'anno. Se sfortunatamente dovessi mancare dopo 5 anni, i 75.000€ rimasti andranno direttamente agli eredi o alle persone indicate come beneficiarie.

2. Prelievi liberamente determinabili

Questa opzione rappresenta l’alternativa più simile ad un "conto corrente bancario”. Superando il concetto rigido della “pensione mensile” permette di gestire i prelievi in totale autonomia, stabilendo tempi e importi. L’unico limite è rappresentato dal tetto massimo prelevabile che è pari alle rate maturate e non ancora riscosse, calcolate sulla base della rendita a durata definita. In caso di decesso dell’aderente prima dell’esaurimento del montante, l’importo residuo viene erogato agli eredi o ai beneficiari designati.

Esempio pratico: Partendo sempre dai 100.000€ convertiti in rendita, con una aspettativa di vita residua di 20 anni, il tetto massimo di prelievo libero annuale è di 5.000€. Fissato questo limite annuale, puoi decidere di prendere da 1.000 a 5.000€ oppure zero. L’anno successivo il montante si adegua in base quanto prelevato l’anno precedente. Quindi se hai prelevato 1.000€, l’anno successivo il tetto massimo salirà a 9.000€ (4.000€ + 5.000€) mentre se hai prelevato zero l’importo prelevabile sarà di 10.000€ e così via. In caso di premorienza, il montante non riscosso va agli eredi o alle persone indicate come beneficiarie.

3. Erogazione frazionata del montante (che dovrebbe entrare in vigore ad ottobre 2026)

Questa opzione non dipende dall’aspettativa di vita, ma prevede un piano di rateizzazione gestito direttamente dal Fondo e consente di liquidare la posizione accumulata in forma rateale, la cui durata viene stabilita dall’aderente, ma che non deve essere inferiore a 5 anni. In caso di premorienza, il montante residuo viene erogato agli eredi o ai beneficiari designati.

Esempio pratico: Decidi di convertite in rendita 60.000€ e scegli l'erogazione frazionata in 10 anni. In questo decennio, il fondo ti verserà 6.000€ all'anno (più eventuali rendimenti maturati). In caso di premorienza, il montante non riscosso va agli eredi o alle persone indicate come beneficiarie.

Queste rendite saranno richiedibili già dal 1° luglio, il montante sarà posizionato nel comparto di scelta dell’iscritto, ma erogabile solo quando la normativa di riferimento sarà completata da COVIP e dalla Agenzia delle Entrata.

Le rendite di nuova introduzione vanno ad aggiungersi a quelle al momento offerte dal Fondo Pensioni che puoi trovare nel Documento sulle Rendite.

Se sei vicino alla Pensione e vuoi avere maggiori indicazioni per trovare la soluzione più giusta alle tue esigenze, contattaci e prendi un appuntamento con gli esperti del Fondo.

Votazioni 2026 - Bilancio 2025 ed elezione dei rappresentanti nel Cda e nel Collegio Sindacale del Fondo

Dall'8 giugno 2026 si svolgeranno (in seconda convocazione) le votazioni per l’approvazione del Bilancio 2025 e per l’elezione dei rappresentanti degli Aderenti nel Consiglio d’Amministrazione e nel Collegio Sindacale del Fondo che si chiuderanno alle 17.00 del 19 giugno 2026.

A tal proposito informiamo che solo dopo l'approvazione del Bilancio i rendimenti saranno definitivi e, quindi, anche la posizione previdenziale di ogni Iscritto sarà consolidata.

Elezione dei rappresentanti degli Aderenti negli Organi Collegiali del Fondo - Pubblicazione delle candidature

Le votazioni per l’elezione dei rappresentanti degli Aderenti nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio Sindacale si svolgeranno, contestualmente alle votazioni per l’approvazione del Bilancio 2025, in prima convocazione il 5 giugno 2026 dalle ore 8.30 alle ore 10.30 e, in caso di mancato raggiungimento del quorum previsto, in seconda convocazione, dalle ore 8.30 dell'8 giugno alle ore 17.00 del 19 giugno 2026.

Sono candidati per il Consiglio di Amministrazione:

  • Sig.ra Arone di Valentino Dora

  • Sig. D'Auria Maurizio

  • Sig. De Santis Emanuele Orlando

  • Sig. Ghelli Iacopo

  • Sig. Pasquadibisceglie Saverio

  • Sig. Tripodi Ivan

Sono candidati per il Collegio Sindacale:

  • Sig.ra Petrelli Delfina (Sindaco effettivo)

  • Sig. Santorelli Dario (Sindaco effettivo)

  • Sig. Occhipinti Filippo (Sindaco supplente)

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