Rendite

Al momento del pensionamento, per chi ha aderito ad un fondo pensione, si presenta una scelta: riscuotere la propria pensione integrativa come rendita o richiedere la liquidazione del capitale?

Questa riflessione implica di valutare le proprie necessità finanziare, la salute, la presenza di eredi, la fiscalità.

La rendita tradizionale garantisce di non rimanere senza soldi in tarda età, anche se resta il grande timore legato alla premorienza: se l’aderente viene a mancare pochi anni dopo il pensionamento, il capitale accumulato rimane alla compagnia assicurativa. Al contrario, optare per il riscatto del capitale, potrebbe comportare il suo esaurimento prematuro, calcolando male la propria aspettativa di vita ritrovandosi in età avanzata senza più sicurezza economica.

L’offerta del Fondo mette a disposizione varie tipologie di rendite:

Le vitalizie, con ben cinque tipologie diverse, promuovono la scelta della rendita rispetto al capitale in quanto garantiscono:

-         l’erogazione diretta, senza il ricorso a costose convenzioni assicurative esterne e utilizzando un servizio interno senza costi di gestione;

-         l’utilizzo di tavole biometriche e di mortalità pubbliche, senza gli aggravi che per “prudenza” le compagnie di assicurazione spesso prevedono;

-         una rivalutazione vantaggiosa delle prestazioni in base ai rendimenti realizzati dalla gestione con un tasso annuo “preconteggiato” dello 0,50%;

-         la tutela degli eredi o beneficiari designati, con la previsione della possibilità di inserire un beneficiario del montante rimanente in caso di morte dell’aderente.

Preferire la rendita rispetto al capitale, inoltre, è la scelta più corretta dal punto di vista previdenziale, in quanto:

-   copre il “gap” tra pensione pubblica e ultimo stipendio;

- a differenza del capitale, che viene interamente tassato al momento dell’erogazione, non solo permette di differire il prelievo fiscale nel tempo, ma anche di pagare un importo più basso in quanto calcolato sul reddito da pensione, che solitamente è inferiore a quello dello stipendio.

Nel dettaglio le varie tipologie di rendite vitalizie:

1)     Rendita vitalizia immediata rivalutabile: pagamento immediato al pensionato di una rendita vitalizia fino a che è in vita.

2)     Rendita vitalizia immediata rivalutabile certa e successivamente vitalizia: pagamento immediato al pensionato, ovvero ai beneficiari designati in caso di suo decesso, di una rendita certa per un numero di anni pari a cinque o dieci e successivamente fino a che il pensionato è in vita

3)     Rendita vitalizia immediata rivalutabile reversibile: pagamento immediato al pensionato di una rendita vitalizia fino al decesso del pensionato e successivamente reversibile, in misura pari al 60% o 80% o 100% a favore di una seconda persona (reversionario), fino a che questa è in vita.

4)     Rendita vitalizia immediata rivalutabile con pagamento di un capitale decrescente:

o   Prestazioni in caso di vita: pagamento immediato al pensionato di una rendita vitalizia fino a che è in vita.

o   Prestazioni in caso di morte: al decesso del pensionato è liquidata ai beneficiari indicati, la differenza, se positiva, tra:

– il capitale convertito in rendita;

– il prodotto tra l’ultima rata mensile della rendita percepita e il numero di rate effettivamente corrisposte.

5)     Rendita vitalizia immediata rivalutabile certa fino all’85° anno di età e successivamente vitalizia: pagamento immediato al pensionato, ovvero ai beneficiari in caso di suo decesso, di una rendita certa fino all’85° anno di età e successivamente fino a che il pensionato è in vita.

Tutte le tipologie di rendita sono erogate in dodici rate mensili posticipate il 1° giorno lavorativo del mese.

La rendita più richiesta al momento dai nostri iscritti è la Rendita vitalizia immediata rivalutabile certa fino all’85° anno di età e successivamente vitalizia fino a che il pensionato è in vita. Si tratta di un buon compromesso in quanto non si collega alla speranza di vita, ma viene garantito all’aderente il pagamento delle rate fino ai suoi 85 anni e, in caso di suo decesso prematuro, il versamento agli eredi o beneficiari delle rate residue fino alla medesima scadenza. Se invece l’aderente supera tale soglia, la rendita si trasforma in vitalizia garantendo la continuità del reddito fino al suo decesso.

Per avere maggiori indicazioni consulta il Documento sulle Rendite vitalizie.

La legge 199/2025 ha introdotto dal 1° luglio 2026 tre nuove tipologie di rendita caratterizzate da una maggior flessibilità anche se meno “previdenziali”. Le principali novità riguardano:

-         il venir meno della logica “assicurativa”, perché il montante accumulato resta in un comparto “di accumulo” a scelta dell’iscritto in funzione della sua propensione al rischio (Comparto Arrivo di default);

-         tutte e tre le nuove tipologie di rendita garantiscono che il montante residuo non erogato vada agli eredi o ai beneficiari designati;

-         c’è la possibilità di scegliere in autonomia gli importi e la frequenza delle somme prelevate dal proprio fondo;

-         in ambito fiscale, la tassazione è in linea con le precedenti tipologie di rendita

Nel dettaglio, le nuove rendite sono:

1. Rendita a durata definita

A differenza della rendita vitalizia tradizionale (che paga un importo finché si è in vita) la rendita a durata definita eroga una rata periodica per un numero di anni predeterminato (per esempio 10 o 15 anni) parametrato sulla speranza di vita residua (in base alle tabelle Istat). Se l’aderente muore prima di questo termine, il montante residuo viene devoluto agli eredi o ai beneficiari designati.

2. Prelievi liberamente determinabili

Questa opzione rappresenta l’alternativa più simile ad un "conto corrente bancario”. Superando il concetto rigido della “pensione mensile” permette di gestire i prelievi in totale autonomia, stabilendo tempi e importi. L’unico limite è rappresentato dal tetto massimo prelevabile che è pari alle rate maturate e non ancora riscosse, calcolate sulla base della rendita a durata definita. In caso di decesso dell’aderente prima dell’esaurimento del montante, l’importo residuo viene erogato agli eredi o ai beneficiari designati.

3. Erogazione frazionata del montante (in vigore da ottobre 2026)

Questa opzione non dipende dall’aspettativa di vita, ma prevede un piano di rateizzazione gestito direttamente dal Fondo e consente di liquidare la posizione accumulata in forma rateale, la cui durata viene stabilita dall’aderente, ma che non deve essere inferiore a 5 anni. In caso di premorienza, il montante residuo viene erogato agli eredi o ai beneficiari designati.

Queste nuove rendite sono richiedibili già dal 1° luglio (le prime due) e dal 31° ottobre (la terza) e il montante sarà posizionato nel comparto scelto dall’iscritto, ma saranno erogabili solo dal 1° gennaio 2027. L'iscritto potrà revocare la scelta solo prima della liquidazione del primo importo, dopo l’inizio della liquidazione sarà irrevocabile.

Per maggiori informazioni:

-         sulle nuove rendite consulta il Regolamento per l’erogazione delle Prestazioni del Fondo;

-         sulla fiscalità consulta il Documento sul regime fiscale.

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