Contribuzione ordinaria
Per contribuzione ordinaria si intende sia l’ammontare versato del lavoratore sulla propria posizione previdenziale, sia il contributo gratuito che datore di lavoro versa sulla medesima posizione (indicativamente una percentuale della RAL).
La contribuzione ordinaria a carico del lavoratore viene trattenuta direttamente dal datore di lavoro in busta paga. Questo tipo di versamento ha il vantaggio di usufruire, immediatamente e mese per mese, della deduzione dal reddito imponibile degli importi versati dal lavoratore fino al limite massimo di 5.300 €.
Cosa accade ai contributi non dedotti, ovvero quelli versati in eccedenza rispetto al limite massimo di deducibilità di 5.300 €?
Nel caso in cui il totale dei contributi versati superi il limite di 5.300 € non potrai usufruire della deduzione dal reddito imponibile della parte che supera questo tetto massimo, che verrà tassato con la tassazione ordinaria. Per evitare di pagare nuovamente le tasse su questo importo al momento dell’erogazione della pensione integrativa, devi dichiararlo ogni anno al Fondo Pensioni inserendolo, come “contributo non dedotto” in Area Riservata nella Sezione “Contribuzione”.
Troverai questo importo nella casella 413 della CU, a cui devi ricordarti di aggiungere:
· i contributi già versati in favore dei tuoi soggetti fiscalmente a carico;
· i contributi già versati ad altre forme di previdenza complementare.
Per ulteriori chiarimenti è possibile prenotare una consulenza o aprire un ticket.