Prestazioni

Se sei iscritto al Fondo Pensioni del Gruppo BNL/BNP Paribas Italia hai la possibilità di richiedere un’anticipazione, cioè l’erogazione di una parte dell’importo della tua posizione individuale - prima che siano maturati i requisiti per il pensionamento - per soddisfare alcune tipologie di esigenze, secondo quanto stabilito nel Regolamento delle Anticipazioni.

Se vuoi richiedere l’anticipazione in completa autonomia:

  • accedi all’AREA RISERVATA, cliccando sul tasto in alto a destra dell’homepage

  • clicca sul tasto ANTICIPI

Una volta entrato nella pagina, troverai indicate le 4 tipologie per le quali puoi effettuare la richiesta:

  • spese Mediche (per sé, per il coniuge o per i figli): può essere richiesta da tutti gli iscritti indipendentemente dagli anni di iscrizione al Fondo, con un massimo erogabile pari al 75% della posizione maturata

  • acquisto Prima casa di abitazione (per sé o per i figli): può essere richiesta solo dagli iscritti con almeno 8 anni di anzianità presso il Fondo, con un massimo erogabile pari al 75% della posizione maturata

  • ristrutturazione Prima casa di abitazione (per sé o per i figli): può essere richiesta solo dagli iscritti con almeno 8 anni di anzianità presso il Fondo, con un massimo erogabile pari al 75% della posizione maturata

  • ulteriori esigenze: può essere richiesta solo dagli iscritti con almeno 8 anni di anzianità presso il Fondo, con un massimo erogabile pari al 30% della posizione maturata

Nella pagina è possibile effettuare e salvare delle simulazioni per conoscere l’importo lordo da richiedere per ottenere il netto desiderato.

Per procedere con la richiesta, clicca sul tasto RICHIEDI ANTICIPO della tipologia prescelta.

Di seguito gli ulteriori passi da seguire:

  • leggi e conferma per presa visione la lettura del Regolamento delle Anticipazioni

  • inserisci l’importo (lordo) che intendi richiedere

  • carica i documenti richiesti (documenti di identità e quelli necessari in base alla tipologia di anticipo scelta)

  • verifica i dati relativi all’IBAN (che in caso di errore puoi modificare direttamente) e ai Contatti (che puoi modificare nell’AREA RISERVATA sezione ANAGRAFICA)

  • premi il tasto PROSEGUI

  • conferma cliccando il tasto in basso a destra se il riepilogo della richiesta è corretto

  • inserisci nell’apposito spazio a sinistra il codice OTP che arriverà sul numero telefonico lasciato al Fondo come contatto e invialo cliccando nuovamente sul tasto CONFERMA in basso a destra

A questo punto si aprirà una finestra per l’ultima conferma prima dell’inoltro in cui si ricorda che:

  • l’operazione una volta confermata sarà annullabile solo su tua richiesta

  • proseguendo con la conferma, la richiesta sarà acquisita in via definitiva e convalidata secondo i tempi previsti dal Fondo

  • in caso di esito positivo della convalida, il Fondo provvederà al disinvestimento dalla posizione individuale degli importi necessari a soddisfare la richiesta

Confermando si invierà definitivamente la pratica che sarà visualizzabile nella sezione DOCUMENTI dell’AREA RISERVATA.

Per verificarne lo stato di avanzamento clicca sul pulsante PRATICHE.

Il riscatto permette di prelevare una parte o l'intero risparmio accumulato in un fondo pensione prima di raggiungere i requisiti di pensionamento. Può essere però effettuato solo a determinate condizioni.

  • RISCATTO PARZIALE

    • si può richiedere il riscatto del 50 % della posizione individuale maturata nei casi di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi 

  • RISCATTO TOTALE
    Si può richiedere il Riscatto Totale solo in caso di:

    • invalidità permanente che comporti la riduzione delle capacità di lavoro a meno di un terzo

    • cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi

    • perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo

    • in caso di morte dell’Iscritto, prima che lo stesso abbia maturato il diritto alla pensione, il riscatto viene esercitato dagli eredi, ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati

Per avere maggiori informazioni o richiedere un Riscatto accedi alla sezione RISCATTI dell'Area Riservata del sito del Fondo.

La Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA) è una prestazione che un fondo pensione può erogare prima che l’aderente raggiunga i requisiti previsti dalla normativa italiana per la pensione di vecchiaia.

Chi può chiedere la RITA?

La RITA si può richiedere se si possiedono contemporaneamente i seguenti requisiti:

  • Caso 1 :

    • partecipazione, per almeno 5 anni, alle forme pensionistiche complementari

    • cessazione dell’attività lavorativa

    • anzianità contributiva INPS di almeno 20 anni

    • meno di 5 anni all’età prevista per la pensione di vecchiaia

  • Caso 2 :

    • partecipazione, per almeno 5 anni, alle forme pensionistiche complementari

    • cessazione dell’attività lavorativa

    • inoccupazione da più di 24 mesi

    • meno di 10 anni all’età prevista per la pensione di vecchiaia

Per richiedere la RITA accedi alla sezione "RITA" dell'Area Riservata del sito del Fondo.

Al momento del pensionamento, per chi ha aderito ad un fondo pensione, si presenta una scelta: riscuotere la propria pensione integrativa come rendita o richiedere la liquidazione del capitale?

Questa riflessione implica di valutare le proprie necessità finanziare, la salute, la presenza di eredi, la fiscalità.

La rendita tradizionale garantisce di non rimanere senza soldi in tarda età, anche se resta il grande timore legato alla premorienza: se l’aderente viene a mancare pochi anni dopo il pensionamento, il capitale accumulato rimane alla compagnia assicurativa. Al contrario, optare per il riscatto del capitale, potrebbe comportare il suo esaurimento prematuro, calcolando male la propria aspettativa di vita ritrovandosi in età avanzata senza più sicurezza economica.

L’offerta del Fondo mette a disposizione varie tipologie di rendite:

Le vitalizie, con ben cinque tipologie diverse, promuovono la scelta della rendita rispetto al capitale in quanto garantiscono:

-         l’erogazione diretta, senza il ricorso a costose convenzioni assicurative esterne e utilizzando un servizio interno senza costi di gestione;

-         l’utilizzo di tavole biometriche e di mortalità pubbliche, senza gli aggravi che per “prudenza” le compagnie di assicurazione spesso prevedono;

-         una rivalutazione vantaggiosa delle prestazioni in base ai rendimenti realizzati dalla gestione con un tasso annuo “preconteggiato” dello 0,50%;

-         la tutela degli eredi o beneficiari designati, con la previsione della possibilità di inserire un beneficiario del montante rimanente in caso di morte dell’aderente.

Preferire la rendita rispetto al capitale, inoltre, è la scelta più corretta dal punto di vista previdenziale, in quanto:

-   copre il “gap” tra pensione pubblica e ultimo stipendio;

- a differenza del capitale, che viene interamente tassato al momento dell’erogazione, non solo permette di differire il prelievo fiscale nel tempo, ma anche di pagare un importo più basso in quanto calcolato sul reddito da pensione, che solitamente è inferiore a quello dello stipendio.

Nel dettaglio le varie tipologie di rendite vitalizie:

1)     Rendita vitalizia immediata rivalutabile: pagamento immediato al pensionato di una rendita vitalizia fino a che è in vita.

2)     Rendita vitalizia immediata rivalutabile certa e successivamente vitalizia: pagamento immediato al pensionato, ovvero ai beneficiari designati in caso di suo decesso, di una rendita certa per un numero di anni pari a cinque o dieci e successivamente fino a che il pensionato è in vita

3)     Rendita vitalizia immediata rivalutabile reversibile: pagamento immediato al pensionato di una rendita vitalizia fino al decesso del pensionato e successivamente reversibile, in misura pari al 60% o 80% o 100% a favore di una seconda persona (reversionario), fino a che questa è in vita.

4)     Rendita vitalizia immediata rivalutabile con pagamento di un capitale decrescente:

o   Prestazioni in caso di vita: pagamento immediato al pensionato di una rendita vitalizia fino a che è in vita.

o   Prestazioni in caso di morte: al decesso del pensionato è liquidata ai beneficiari indicati, la differenza, se positiva, tra:

– il capitale convertito in rendita;

– il prodotto tra l’ultima rata mensile della rendita percepita e il numero di rate effettivamente corrisposte.

5)     Rendita vitalizia immediata rivalutabile certa fino all’85° anno di età e successivamente vitalizia: pagamento immediato al pensionato, ovvero ai beneficiari in caso di suo decesso, di una rendita certa fino all’85° anno di età e successivamente fino a che il pensionato è in vita.

Tutte le tipologie di rendita sono erogate in dodici rate mensili posticipate il 1° giorno lavorativo del mese.

La rendita più richiesta al momento dai nostri iscritti è la Rendita vitalizia immediata rivalutabile certa fino all’85° anno di età e successivamente vitalizia fino a che il pensionato è in vita. Si tratta di un buon compromesso in quanto non si collega alla speranza di vita, ma viene garantito all’aderente il pagamento delle rate fino ai suoi 85 anni e, in caso di suo decesso prematuro, il versamento agli eredi o beneficiari delle rate residue fino alla medesima scadenza. Se invece l’aderente supera tale soglia, la rendita si trasforma in vitalizia garantendo la continuità del reddito fino al suo decesso.

Per avere maggiori indicazioni consulta il Documento sulle Rendite vitalizie.

La legge 199/2025 ha introdotto dal 1° luglio 2026 tre nuove tipologie di rendita caratterizzate da una maggior flessibilità anche se meno “previdenziali”. Le principali novità riguardano:

-         il venir meno della logica “assicurativa”, perché il montante accumulato resta in un comparto “di accumulo” a scelta dell’iscritto in funzione della sua propensione al rischio (Comparto Arrivo di default);

-         tutte e tre le nuove tipologie di rendita garantiscono che il montante residuo non erogato vada agli eredi o ai beneficiari designati;

-         c’è la possibilità di scegliere in autonomia gli importi e la frequenza delle somme prelevate dal proprio fondo;

-         in ambito fiscale, la tassazione è in linea con le precedenti tipologie di rendita

Nel dettaglio, le nuove rendite sono:

1. Rendita a durata definita

A differenza della rendita vitalizia tradizionale (che paga un importo finché si è in vita) la rendita a durata definita eroga una rata periodica per un numero di anni predeterminato (per esempio 10 o 15 anni) parametrato sulla speranza di vita residua (in base alle tabelle Istat). Se l’aderente muore prima di questo termine, il montante residuo viene devoluto agli eredi o ai beneficiari designati.

2. Prelievi liberamente determinabili

Questa opzione rappresenta l’alternativa più simile ad un "conto corrente bancario”. Superando il concetto rigido della “pensione mensile” permette di gestire i prelievi in totale autonomia, stabilendo tempi e importi. L’unico limite è rappresentato dal tetto massimo prelevabile che è pari alle rate maturate e non ancora riscosse, calcolate sulla base della rendita a durata definita. In caso di decesso dell’aderente prima dell’esaurimento del montante, l’importo residuo viene erogato agli eredi o ai beneficiari designati.

3. Erogazione frazionata del montante (in vigore da ottobre 2026)

Questa opzione non dipende dall’aspettativa di vita, ma prevede un piano di rateizzazione gestito direttamente dal Fondo e consente di liquidare la posizione accumulata in forma rateale, la cui durata viene stabilita dall’aderente, ma che non deve essere inferiore a 5 anni. In caso di premorienza, il montante residuo viene erogato agli eredi o ai beneficiari designati.

Queste nuove rendite sono richiedibili già dal 1° luglio (le prime due) e dal 31° ottobre (la terza) e il montante sarà posizionato nel comparto scelto dall’iscritto, ma saranno erogabili solo dal 1° gennaio 2027. L'iscritto potrà revocare la scelta solo prima della liquidazione del primo importo, dopo l’inizio della liquidazione sarà irrevocabile.

Per maggiori informazioni:

-         sulle nuove rendite consulta il Regolamento per l’erogazione delle Prestazioni del Fondo;

-         sulla fiscalità consulta il Documento sul regime fiscale.

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